Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20369 del 19/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20369 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANGIO MASSIMO N. IL 16/09/1969
avverso la sentenza n. 3652/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 19/04/2016

1.

MARANGIO Massimo, a mezzo del proprio difensore, ha

proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla
Corte di Appello di Bologna in data 19/12/2014, deducendo la manifesta
illogicità della motivazione nella parte in cui aveva confermato la penale
responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina aggravata, pur non

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente
ricorso – con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con
gli indicati elementi probatori (pag. 7-9 sentenza impugnata), ha
puntualmente disatteso la tesi difensiva (cfr pag. 10 sentenza
impugnata). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi
motivazionali deducibili ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., né violazioni
di legge, il ricorso, essendo incentrato tutto su una nuova ed alternativa
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarato
inammissibile: alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 19/04/2016
IL CONSIGLIERE EST.

IL PI DENTE

sussistendo, a suo carico, alcun indizio.

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