Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20369 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20369 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
IODICE CARMINE n. a Napoli il 16/7/1977
avverso la sentenza resa in data 18/12/2015 dalla Corte d’Appello di Napoli
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di ricettazione aggravata
condannandolo- previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
recidiva- alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’omessa
derubricazione del delitto di ricettazione nell’ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza proposta che ricusa il
confronto critico con l’ampia motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto. Infatti – come segnalato dalla sentenza impugnata- a fronte
del pacifico possesso da parte dell’imputato del veicolo di provenienza furtiva, egli non ha
inteso rendere dichiarazioni in ordine a circostanze e modalità in cui ebbe a conseguirlo,

GLL,

Data Udienza: 17/04/2018

restando in conseguenza integrata la prova circa la consapevolezza dell’illecita provenienza del
bene, alla stregua del consolidato insegnamento di legittimità ( ex multis,Sez. 2, n. 20193 del
19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

P.Q.M.

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