Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20368 del 17/04/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20368 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
X.S.
avverso la sentenza resa in data 16/12017 dalla Corte d’Appello di Napoli
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
– dato atto dell’ istanza di assegnazione alla sezione ordinaria formulata dal difensore con atto
depositato il 6/4 u.s.
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del
Gip del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta al X.S. ad anni quattro, mesi due di
reclusione ed euro 3600,00 di multa, confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai
delitti di usura ed estorsione aggravata in danno di R.K.  e la condanna al
risarcimento del danno in favore della costituita p.c.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e il vizio della motivazione: a) in relazione alla ritenuta sussistenza in fase
d’appello della circostanza aggravante dell’uso delle armi, in violazione del principio di
correlazione e del divieto di reformatio in pejus ;b) con riguardo alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche .
1

Data Udienza: 17/04/2018

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alla dedotta violazione del
principio di correlazione, la sentenza impugnata a pag 4 si è limitata -senza alcuna
interpolazione, attesa l’intervenuta rinunzia ai motivi di merito- a richiamare la pena base
fissata dal Gip, dando conto che la stessa è da riferire alla fattispecie di estorsione aggravata
dall’uso dell’arma (nella specie costituita da uno sfollagente), ritualmente contestata attraverso
il richiamo all’art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. e l’illustrazione della condotta sub b). Pertanto,

i giudici d’appello non hanno operato alcun indebito aggravamento della fattispecie ascritta al
prevenuto, limitandosi a rilevare l’esatta configurazione giuridica del reato in relazione al quale

Destituita di pregio è la ulteriore censura che attinge il diniego delle circostanze attenuanti
generiche in considerazione dell’espresso richiamo alla gravità delle condotte ascritte, alle
allarmanti modalità esecutive, alla negativa personalità dell’imputato, valutazione che si
sottrae a censura in questa sede in quanto congruamente giustificata.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

il primo giudice aveva fissato la pena base.

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