Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20367 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20367 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
IORIO SALVATORE n. a Napoli il 15/9/1966
avverso la sentenza resa in data 14/3/2016 dalla Corte d’Appello di Napoli
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di illecita
detenzione a fine di vendita e ricettazione di merce contraffatta,condannandolo -previo
riconoscimento dell’ipotesi attenuata ex art. 648 cpv cod.pen.- alla pena di anni uno, mesi due
di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge con riguardo al ritenuto concorso tra le fattispecie incriminatrici contestate.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza proposta, la quale
reitera un profilo già sottoposto al vaglio della Corte territoriale ed evaso con congrua
motivazione. Infatti, il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali

Data Udienza: 17/04/2018

non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.
Ndiaye, Rv. 218771).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

P.Q.M.

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