Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20364 del 17/04/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20364 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SCALIA VITTORIO n. a Messina il 14/1/1942
avverso la sentenza resa in data 3/03/2017 dalla Corte d’Appello di Messina
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto lo Scalia colpevole del delitto di appropriazione indebita,
condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al
risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
2.A seguito della proposizione di ricorso per Cassazione, il difensore dell’imputato in data
22/3/2018 ha depositato verbale di remissione di querela formalizzata dal legale
rappresentante della B2C srl, Giordano Umberto, dinanzi ai CC della Stazione di Rometta
Marea in data 8 febbraio 2018, con contestuale accettazione da parte dello Scalia.
Pertanto, attesa la ritualità dell’atto abdicativo e l’intervenuta accettazione del prevenuto, deve
disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando il reato estinto ex
art. 152 cod.pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili. All’imputato fanno carico le
spese del procedimento a norma dell’art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen.
d9
,511/4–
Data Udienza: 17/04/2018
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Revoca le statuizioni civili e condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018