Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20361 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20361 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAVADLAL PATRIZIA nato il 20/12/1970 a TRIESTE

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Zavadlal Patrizia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Trieste del 31/1/2017 che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di
Trieste del 22/4/2014, le aveva riconosciuto le circostanze attenuati generiche e
l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p., in regime di equivalenza con la
contestata recidiva , riducendo la pena inflitta per il delitto di appropriazione
indebita, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b)

certo che sia stata proprio la ricorrente ad effettuare l’allaccio abusivo .
Il ricorso è inammissibile in quanto generico, invero nel ricorso viene prospettata
una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a
quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di
appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della
Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputata in ordine al fatto a lei ascritto.
In particolare si è dato conto della sussistenza dell’elemento oggettivo e
soggettivo del reato contestato in ragione dell’ utilizzo abusivo da parte
dell’imputata dell’energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed
impianti di proprietà comune. (Sez. 5, n.57749/2017, Rv. 271989).
Da quanto premesso consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018

cod. proc. pen.; deduce l’erronea, applicazione dell’artr. 646 c.p., non essendo

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