Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2036 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2036 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INGROSSO COSIMO N. IL 27/05/1959
avverso la sentenza n. 1021/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Oserva in:
FATTO E DIRITTO
Ingrosso Cosimo ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal
giudice di primo grado per il reato di evasione in regime di arresti
domiciliari, e denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il
difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell’esimente

domicilio, nonché al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che per
genericità della censura, che ripete pedissequamente, senza addurre
nuovi argomenti le doglianze già esposte nei motivi di appello, in
ordine alle quali ha già risposto il giudice del gravame, che con
motivazione congrua e adeguata, che si integra con quella di primo
grado, coerente con le risultanze processuale e immune da vizi logici o
giuridici, e perciò stesso incensurabile in questa sede, ha escluso
ogni probabilità di sussistenza dell’invocata esimente, ritenendo non
rilevanti le giustificazioni rese dall’imputato e comunque inidonee a
integrare l’invocata scriminante.
Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice del gravame ha
ampiamente giustificato il giudizio di congruità della pena inflitta.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,

dell’errore sulla esistenza della autorizzazione a lasciare il

di E 1.000,00.
P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in oma 29/11/2012
Il C

gliere est.

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA
1 5 OEN 2013

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