Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20358 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20358 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Carpio Silvio, nato a Poggiardo il 18/12/1948
avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Noia in data 05/04/2013, nell’ambito del procedimento penale n.
8983/2012 R.G.N.R., iscritto nei confronti di

Ambrosanio Giuseppe

Nappo Maria Rosaria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Francesco Salzano, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio
del decreto di archiviazione, con restituzione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Noia

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, con il
provvedimento indicato in epigrafe, disponeva l’archiviazione di un procedimento

Data Udienza: 18/03/2015

penale iscritto in relazione ad ipotesi di reato ex artt. 110, 481 cod. pen., 31 e
44 d.P.R. n. 380 del 2001 a seguito di denuncia-querela presentata da Silvio
Carpio per presunti interventi edilizi abusivi realizzati presso l’appartamento
sovrastante la sua abitazione. Il provvedimento de quo veniva assunto senza
che della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. fosse stato dato avviso al
Carpio, il quale aveva formalizzato espressa istanza in tal senso.
Avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione il Carpio,
deducendo violazione di legge in quanto nella fattispecie concreta non sarebbe

possibilità di spiegare rituale opposizione ex art. 410 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, perché presentato personalmente
dal Carpio.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, «il
ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione
nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o
consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con
raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di
procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n.
47473 del 27/09/2007, Lo Mauro, Rv 237854). Le pronunce degli anni
successivi hanno manifestato costante adesione all’orientamento appena
indicato, come da ultimo ribadito con l’affermazione che «il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto
personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se
non integrato da procura speciale» (Cass., Sez. VI, n. 2330 del 15/01/2014,
Lattanzi, Rv 258256).

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento in favore
della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

2

stato rispettato il necessario contraddittorio, essendogli stata preclusa la

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 18/03/2015.

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