Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20358 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20358 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HATTABI OUALID nato il 20/05/1985 a KASSERINE( TUNISIA)

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Hattabi Oualid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento
del 28/4/2017 confermativa, nei suoi confronti, della sentenza del Tribunale di
Trento del 22/5/2015, che lo aveva condannato alla pena di anni uno di
reclusione ed euro 300 di multa in ordine al delitto di ricettazione, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) c.p.p.; deduce
l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza

bicicletta detenuta dal ricorrente, con quella sottratta alla p.o. : Allegri Davide,
deduce altresì la violazione della norma di cui all’art. 64 c.p.p., avuto riguardo
alla valorizzazione della mancata giustificazione del possesso del bene ed alla
condotta processuale dell’imputato , circostanza che avrebbe potuto, al più,
condurre alla derubricazione del reato ex art. 712 c.p.
Il ricorso è inammissibile perchè generico limitandosi il ricorrente a
ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi
adeguatamente superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso
per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez.
2 11951/2014, rv. 259425).
Nella specie la Corte di merito ha sottolineato quali fossero gli elementi di
fatto in forza dei quali l’azione del prevenuto dovesse considerarsi integrativa del
delitto di ricettazione avuto riguardo, in particolare, alla mancanza di
giustificazione in relazione al comprovato possesso del bene che, per
giurisprudenza consolidata costituisce prova dell’elemento soggettivo del reato e
non dà luogo ad una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno
un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della
fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza
circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità
acquisitive della stessa (Sez. 2 n.53017/2016, Rv. 268713; Sez. 2 , n.
20193/2017, Rv. 270120) . Nella sentenza impugnata, l’assenza di plausibili
spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione della bicicletta prontamente
abbandonata dall’imputato alla vista dei Carabinieri , non dubitandosi, peraltro
della identità del velocipede sequestrato, con quello rubato in considerazione
della presenza di elementi altamente caratterizzanti, sono posti come coerente e
necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha

del reato di ricettazione atteso che non vi era certezza circa l’identità della

affermato (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n.
27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718), l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in
presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità
della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio,
non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in
un mero sospetto.
Tutto ciò vale ad escludere, anche attraverso il richiamo alla sentenza di

giuridica del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., non potendo il fatto, per le
considerazioni sopra svolte, essere inquadrato nell’ipotesi dell’incauto acquisto di
cui all’art. 712 cod. pen. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, la Corte
territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e
conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal
giudice di primo grado era corretta, sussistendo l’elemento materiale e quello
psicologico del delitto di ricettazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 17/4/2018

Il Consigliere estensore
Lucia Aielli

Il Presidente
menico Gallo
Cc,

primo grado, qualsiasi vizio della motivazione anche in ordine alla qualificazione

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