Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20357 del 19/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20357 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLEGRA AGATINO MICHELE N. IL 20/08/1990
avverso la sentenza n. 2639/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 19/04/2016

1. ALLEGRA Agatino Michele, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla
Corte di Appello di Catania in data 23/04/2015, deducendo la manifesta
illogicità in ordine alla pena irrogata e alla mancata concessione delle

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (avendo la
Corte ampiamente motivato sul punto sulla base di precisi elementi
fattuali), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che
egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 19/04/2016
IL CONSIGLIERE EST.

IL PR

ENTE

attenuanti generiche.

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