Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20357 del 18/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20357 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
PONTI MARIO N. IL 18/03/1969
inoltre:
PONTI MARIO N. IL 18/03/1969
avverso la sentenza n. 1111/2013 GIP TRIBUNALE di TEMPIO
PAUSANIA, del 26/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
le conclusioni del PG Dott.
lette/s

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/02/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania applicava a PONTI Mario, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di anni due di reclusione concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi il 9 giugno 2010.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che deduce violazione di legge sulla mancata applicazione della pena
accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci, prevista dall’art. 216, u.c., Legge fallimentare.
Il Procuratore Generale in Sede, ritenuto fondato il ricorso, ha chiesto procedersi ex art. 619
c.p.p. all’integrazione della sentenza impugnata nel senso del ricorso.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Invero nel caso di specie l’applicazione della pena sull’accordo delle parti ha avuto per oggetto
la reclusione non superiore ad anni due, statuizione sanzionatoria alla quale non consegue secondo il disposto dell’art. 445, 1° co., c.p.p., l’applicazione di pene accessorie, a differenza del caso
in cui sia stata applicata una pena superiore ad anni due di reclusione (c.d. “patteggiamento allargato”), situazione che non si verifica nella specie.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA