Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20357 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20357 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNISI VIVIANE nato il 22/09/1980 a MESSINA

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Magnisi Viviane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20/2/2017,
confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 2/9/2015 con la quale era stata
condannata alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di danneggiamento aggravato
nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile , chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce il vizio di violazione di legge con
riferimento agli artt. 131 bis c.p. e l’illogicità della motivazione .

In particolare la doglianza è introduttiva di una censura di merito in quanto volta ad una
rilettura del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità ( Sez. 2, 7380/2007,
235756; Sez. 6 25255/2012, rv. 253099), considerato che i vizi prospettati dal ricorrente:
violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., sono manifestamente
infondati poiché, essi si traducono in una rilettura delle emergenze processuali, non consentita
in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), atteso che
la valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
pen. – pur possibile nella sede di legittimità ( Sez. U, Sentenza n.13681 del 25/02/2016, Rv.
266594)- presuppone nondimeno che le condizioni dell’istituto non siano già state escluse dal
giudice di merito, in termini espliciti o impliciti nella ricostruzione della fattispecie storicofattuale e nelle valutazioni espresse in sentenza. In applicazione del principio fissato dalle
Sezioni Unite, non è revocabile in dubbio che, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio,
non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’istituto. Ed invero, la Corte territoriale, su
questo specifico tema demandato alla sua cognizione, ha evidenziato una serie di circostanze
di fatto (le modalità della condotta e l’entità del danno riferito peraltro ad uno strumento
diagnostico di fondamentale importanza ) tutte distoniche rispetto alla causa di non punibilità
invocata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Roma, 17/4/2018

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi proposti manifestamente infondati .

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