Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20354 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20354 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIARDIELLO PAOLO nato il 21/07/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Ciardiello Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma
del 17/3/2017 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Gip del
Tribunale di Latina che lo aveva condannato in ordine al delitto di cui agli artt.
605, 628 c.p., il Gurakuqi anche per il delitto di furto, così riqualificato il reato di

ed e) c.p.p., deduce la violazione di legge, la mancanza e manifesta sta
illocogicittà della motivazione in relazione al ritenuto concorso dei reati ed al
diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché in ordine alla
determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno evidenziato che la limitazione
della libertà funzionale non ebbe una durata limitata al tempo strettamente
necessario alla consumazione della rapina (Sez. 2 n. 10138 del 21/3/1986, Rv.
173846; Sez. 2 n. 29445 del 21/5/2003, Rv. 226746).
Le doglianze attinenti alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione
delle attenuanti generiche sono, parimenti , manifestamente infondate alla luce
della motivazione del tutto congrua offerta al riguardo dal giudice d’appello (
pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Tale valutazione degli elementi di fatto poiché non intrinsecamente illogica e
conforme ai dati processuali , non si presta a censure in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018

ricettazione chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)

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