Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20352 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20352 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALLATORE ANTONINO nato il 06/12/1979 a MAZARA DEL VALLO
avverso la sentenza del 23/03/2016 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
Ballatore Antonino ricorre avverso la sentenza del Giudice monocratico del
Tribunale di Marsala del 23/3/2016 con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti, la pena di anni due ,
mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine a più delitti di tentato
furto aggravato,ricettazione,danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato
di arnesi da scasso, deduce la carenza ed illogicità della motivazione in relazione
Il ricorso è inammissibile.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902; Sez. 5 31256 del 25/6/2013, Fede , rv. 256359); nel caso di specie,
dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di
proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 c.p.p.,
facendosi espresso riferimento alle risultanze processuali ( informativa di reato,
verbale di arresto in flagranza ed atti allegati )
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3000,00 .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
all’art. 129 c.p.p.