Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20351 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20351 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PORTE MICHEL nato il 28/04/1974
avverso la sentenza del 06/05/2017 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
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In fatto e in diritto
La Porte Michel ricorre avverso la sentenza del giudice del Tribunale di
Verona del 6/5/2017 con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444
c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti, la pena di anni uno mesi sei di
reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628 ,
337 c.p. e 4 L.110/75, chiedendone l’annullamento, deduce la violazione di legge
e la carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902; Sez. 5 31256 del 25/6/2013, Fede , rv. 256359); nel caso di specie,
dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di
proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
facendosi espresso riferimento alle risultanze processuali.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00 .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
Il ricorso è inammissibile.