Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2035 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2035 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PICCOLO GAETANO N. IL 26/03/1953
avverso la sentenza n. 1907/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità delle censure, espresse in modo
solo enunciativo e stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la sentenza
impugnata, che motivoL adeguatamente sulla conferma del giudizio di colpevolezza,
sulla congruità del trattamento sanzionatorio, e con il richiamo ai precedenti penali
sul diniego del beneficio della sospensione della pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2012
. Piccolo Gaetano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado
per il reato di cui all’art.337 cp., e lamenta la violazione di legge e il difetto di
motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto, all’affermazione della
colpevolezza e alla mancata applicazione del beneficio della sospensione della pena.