Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20349 del 17/04/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20349 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

A.A.

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

A.A. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo Roma del 18/11/2016, confermativa della sentenza del Tribunale di
Palermo del 8/1/2016 con la quale è stato condannato, alla pena di anni uno,
mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine a più delitti di
ricettazione , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge e la carenza e

con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è generico limitandosi il ricorrente a ripercorrere lo stesso
motivo di doglianza già proposto in sede di appello ed ivi adeguatamente
superato. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2
11951/2014, rv. 259425).
Con riferimento alla questione proposta, la Corte territoriale, nel
confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita
del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza
si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di
modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove
indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la
conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi
elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che
dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero
dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del
11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv.
248265). Nella sentenza impugnata l’assenza di spiegazioni in ordine alla
disponibilità dell’assegno, risultato di provenienza delittuosa, si pone come

contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 648 c.p. ed in particolare

coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.
Del resto, come questa Corte ha affermato (Sez.U. n. 12433 del
26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv.
247718) l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal
dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte
dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e
della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici
motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno
bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è
necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende .

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018

Il Consigliere estensore
Lucia Aielli

Il Presidente
D

enico Gallo

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. 2, n. 22120 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA