Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20347 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20347 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMOTOSHO MOSHOOD nato il 12/12/1989 a LAGOS( NIGERIA)

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Omotosho Moshood ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Trieste del 4/4/2017 con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di
Udien, su appello del Procuratore generale, escluse le già concesse attenuanti
generiche è stata aumentata la pena a lui inflitta in ordine al delitto di cui all’art.
640 ter c.p., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge ( art. 192 c.p.p.), la

affermazione di penale responsabilità dell’imputato pur in mancanza di
approfondimenti in ordine alla figura di tale Alessandro Michele.
Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle
prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio
di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel
caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento
probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità
dell’imputato per i fatti allo stesso ascritti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in C 3.000,00 .

P.Q.M.

mancanza e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 17/4/2018

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