Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20346 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20346 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LATTANZI SAURO nato il 06/12/1959 a SANT’ELPIDIO A MARE

avverso la sentenza del 16/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Lattanzi Sauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona del 16/3/201T che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Macerata del 16/1/2014, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo
aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed
euro 222,00 di multa in ordine al delitto di tentata estorsione, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce il

alla carenza dell’elemento soggettivo , caratterizzante la fattispecie di cui all’art.
629 c.p., in luogo della fattispecie minore di cui all’art. 393 c.p. e, con il secondo
motivo, il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo
all’ affermazione di penale responsabilità siccome fondata sulle sole dichiarazioni
della p.o.
Il ricorso è generico limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi
di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si
deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv.
259425).
Nella specie la Corte di merito ha sottolineato quali fossero gli elementi di
fatto in forza dei quali l’azione del prevenuto andava qualificata ai sensi dell’art.
56/629 c.p., evidenziando che la minaccia consistita nel prospettare l’intervento
di alcuni soggetti dal napoletano che avrebbero fatto del male alla p.o., se
questa non avesse pagato la somma richiesta a titolo di risarcimento (
circostanza non negata dal prevenuto), non era correlata ad alcuna pretesa
tutelabile innanzi all’Autorità giudiziaria, con la decisiva conseguenza che non
poteva ipotizzarsi il meno grave reato di cui all’art. 393 c.p. ( Sez. 2 n.
24292/2014, 52525/2016, Rv. 268764; Sez. 2 5092/2017, rv. 272017); mentre
con riguardo alla attendibilità della p.o. e del teste Tobaldi , la Corte d’appello ha
sottolineato la decisività ai fini della ricostruzione della originaria lite e
dell’intervento delle successive richieste risarcitorie, delle dichiarazioni
provenienti dallo stesso imputato in sede di interrogatorio che rendevano certa
la ricostruzione in fatto .
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289

vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo

del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma,17/4/2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA