Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20345 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20345 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TACI ERNALD nato il 20/04/1986
LOKU NDUE nato il 22/05/1986
NIKOLLA MARK nato il 19/05/1990

avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Loku Ndue, Nikolla, Taci Ernald ricorrono avverso la sentenza della Corte
di Appello di Ancona del 25/5/2015 chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deducono la mancanza e manifesta
illogicità della motivazione avuto riguardo alla valutazione delle prove ed alla

tra l’altro Taci Ernald e Loku Ndue semplici passeggeri dell’autovettura risultata
provento di furto e non avendo essi consapevolezza della provenienza illecita del
bene e Nikolla, non avendo egli la volontà di impedire l’azione degli agenti di
P.S. , quanto piuttosto di porre in essere una manovra di retromarcia .
I ricorsi sono inammissibili. Nei ricorsi viene prospettata una valutazione delle
prove diversa e più favorevole ai ricorrenti rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di ricettazione , avuto
riguardo alla funzione assegnata dai correi all’autovettura Golf , va altresì
ricordato non è stata addotta dagli imputati alcuna giustificazione plausibile circa
il possesso del bene il che secondo giurisprudenza consolidata, vale a dimostrare
la conoscenza della sua illecita provenienza ( Sez. 2, n. 41423/2016, Rv.
248718; Sez. 2, n. 37775/2016, Rv. 268085; Sez. 2, n. 53017/2016, Rv
268713; Sez. 2 20193/2017, Rv. 270120), dovendosi poi ricordare quanto al
Nikolla, che per la configurabilità del delitto di cui all’art. 337 c.p.,

non è

necessario che la violenza o minaccia sia esercitata nei confronti della persona
fisica del P.U. ma soltanto che essa sia usata per opporsi allo stesso nel
compimento di un atto del suo ufficio ( Sez. 6 n. 6069/2015, Rv. 202342).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti e al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione , essendo

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.

Roma, 17/4/2018

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