Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20344 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20344 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALTARI JAMES nato il 29/01/1975 a CORRIDONIA
avverso la sentenza del 09/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
SaNitari James ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona del 9/2/2015 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Macerata del 1/3/2012, è stata riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. c.p.
prevalente sulla contestata recidiva, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
illogicità della motivazione avuto riguardo alla valutazione delle prove ed in
particolare delle dichiarazioni della teste Oltei Dana Petruta .
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui ascritto ; in tal senso la Corte
territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata
sottoposta la deposizione della teste , apparendo priva di decisività la circostanza
del suo accompagnamento coattivo in udienza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Roma, 17/4/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta