Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20343 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20343 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AA
avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
AA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona del 10/4/2015 confermativa della sentenza del Tribunale di Macerata con
la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno mesi tre di
reclusione ed euro 1.60000 di multa in ordine al delitto di truffa, chiedendone
mancanza e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla valutazione
delle prove ed in particolare delle dichiarazioni della p.o.
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle
prove diversa ( dich. p.o.), e più favorevole al ricorrente rispetto a quella
accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui ascritto ; in tal senso la
Corte territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata
sottoposta la deposizione della persona offesa , avuto riguardo alla precisione e
linearità del suo racconto ed ai riscontri documentali in atti ( assegni).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la