Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20342 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20342 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PASQUALONE AMEDEO n. ad Anoia il 9/3/1980
avverso la sentenza resa in data 24/04/2015 dalla Corte d’Appello di Ancona
-dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale
di Pesaro che aveva riconosciuto l’imputato colpevole della ricettazione di attrezzi e
macchinari destinati all’agricoltura ,condannandolo – in esito a giudizio abbreviato-alla pena di
anni due,mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, all’apparato circostanziale e al mancato riconoscimento delle generiche e
dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. La Corte
territoriale ha correttamente scrutinato il gravame difensivo,evidenziando come la
consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dei beni rinvenuti in possesso dell’imputato si
tragga innanzitutto dalla inattendibilità della versione difensiva circa la ricezione in buona
1

Juit^

Data Udienza: 17/04/2018

fede ed a titolo di cortesia nei confronti del coimputato Paonne del cospicuo compendio
sequestrato. La sentenza impugnata ha in dettaglio confutato le obiezioni difensive,valutando
organicamente gli elementi sintomatici desumibili in atti, con giudizio che si sottrae a censura
in questa sede in quanto congruamente motivato. Analogamente destituiti di pregio
s’appalesano in rilievi in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 2
dell’art. 648 cod.pen., in considerazione dell’addebito concorsuale che concerne tutti i beni
sequestrati, di rilevante valore, e per la stessa ragione correttamente è stata esclusa
l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. Congruamente giustificata risulta, inoltre,

precedenti penali del prevenuto e alle circostanze e modalità del fatto, espressive di
professionalità nell’agire criminoso.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente

la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso il richiamo ai plurimi

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