Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20340 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20340 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUTIGLIANO NUNZIO nato il 25/12/1979 a NAPOLI
avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
Rutigliano Nunzio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di
Firenze del 14/2/2017 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa
del 13/12/2010, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del
Tribunale di Terni del 9/5/20107, rideterminava la pena a lui inflitta in ordine a
più delitti di rapina aggravata , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge per
esecuzione della rapina di cui al capo B) , il ruolo specifico dei correi e, quanto
alla rapina di cui al capo A), le modalità della minaccia e verso chi fu esercitata ;
lamenta altresì mancanza e contraddittorietà della motivazione ( art, 606 lett. e)
cod.proc. pen. ), avuto riguardo alla carenza di riscontri in relazione alla perizia
antropometrica, tali non potendo considerarsi il medesimo abbigliamento e le
medesime modalità operative, valorizzate dal giudice di secondo grado, che non
consentirebbero di identificare con certezza l’odierno ricorrente con l’autore delle
contestate
rapine.
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi dedotti.
Va innanzi tutto rilevato che la dedotta violazione di legge processuale, di
cui al primo motivo di ricorso, non sussiste essendo stati indicati nel capo di
imputazione i tratti essenziali dei fatti di reato contestati, in modo da consentire
all’imputato di difendersi ( Sez. 5, 6335/2013, Rv. 258948).
Il secondo motivo di censura denunciato è parimenti manifestamente
infondato avendo il giudice d’appello fatto riferimento ai fini dell’identificazione
dell’odierno ricorrente quale corresponsabile delle rapine commesse in Pisa, ad
una pluralità di elementi probatori e cioè non solo al medesimo abbigliamento
indossato dai rapinatori in occasione delle diverse rapine e rinvenuto presso il
Rutigliano, ma anche al medesimo modus operandi, oltre che alla visione dei
fotogrammi estrapolati dai filmati delle telecamere che ripresero le rapine e agli
esiti della perizia antropometrica che ha accertato la compatibilità del fattezze
del Rutugliano con quelle del rapinatore .
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
indeterminatezza del capo di imputazione, non essendo specificate le modalità di
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018