Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20339 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20339 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
FORTI MIRKO n. a Pisa il 28/9/1973
avverso la sentenza resa in data 21/03/2017 dalla Corte d’Appello di Firenze
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del
Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto il Forti colpevole della ricettazione di un ciclomotore
Piaggio, di tre furti con strappo, del delitto di rapina e lesioni aggravate in danno di Farnocchia
Luciana condannandolo, in esito a giudizio abbreviato,alla pena di anni quattro di reclusione ed
euro mille di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazione di
legge con riguardo alla qualificazione della condotta ascritta al capo F) come rapina invece che
come furto con strappo.
3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.in quanto lamenta una
pretesa violazione di legge non dedotta nei motivi d’appello, che censuravano esclusivamente il
giudizio di responsabilità per i capi E) ed F) in relazione ai quali l’imputato si era dichiarato
innocente con spontanee dichiarazioni rese in sede di abbreviato.
1

Data Udienza: 17/04/2018

Questa Corte ha affermato il consolidato principio secondo cui non possono essere dedotte con il
ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di
pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,
Bolognese, Rv. 269745), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il
provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si
configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente
sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 , Galdi, Rv.

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

270316).

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