Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20337 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20337 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DELIA VIKTOR nato il 08/02/1986
GURAKUQI MARIN nato il 26/10/1987
DIAMANDI JOSEF nato il 05/10/1991
VUKCAJ EDUARD nato il 21/04/1983
ZYKAJ AJET nato il 20/02/1979

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Delia Viktor, Diamandi Josef, GuraKulyi Marin, Vukaj Eduard,Zykaj Ajet,
ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 8/3/2017
confermativa della sentenza del Gip del Tribunale di Prato del 20/1/2016 che li
aveva assolti dai reati di cui agli artt. 605 e 648 c.p. e condannati per i restanti

delitto di furto, così riqualificato il reato di ricettazione ), alla pena ritenuta di
giustizia, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) c.p.p., deducono la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione avuto riguardo alla eccessività della pena , al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza
sulle contestate aggravanti e ( lo Zykaj) al diniego dell’attenuante comune di cui
all’art. 62 n. 6 c.p. anche solo in termini di attenuazione della pena .
I sono tutti inammissibili .
Le doglianze attinenti alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione
delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché dell’attenuante
comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p., sono manifestamente infondate alla luce della
motivazione del tutto congrua offerta al riguardo dal giudice d’appello alle pagine
5 e seguenti della sentenza .
La Corte di merito rifacendosi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ha sottolineato
la componente oggettiva e soggettiva della dosimetria della pena evidenziando
da un lato la gravità dei reati, dall’altro la personalità dei rei desunta da gravi e
specifici precedenti penali ( in particolare Gurakuqi, Vukcay e Zykaj). Tale
valutazione degli elementi di fatto poiché non intrinsecamente illogica e
conforme ai dati processuali , non si presta a censure in sede di legittimità.
Quanto al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravanti, in
termini di equivalenza e non di prevalenza come voluto dai ricorrenti, ha ritenuto
di non potere concedere le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle
contestate aggravanti, in ragione della gravità dei reati e della pericolosità degli
imputati e detto giudizio non appare censurabile in questa sede, non apparendo
essere il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico, dovendosi
peraltro ribadire che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di
comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio
del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione
dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.

delitti : artt. 628 comma 1 e 3 c.p. e 2 , 4, 7 L. 895/67 ( il Gurakuqi anche per il

Quanto infine al diniego dell’attenuate comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p., il
giudice d’appello ha evidenziato il mancato integrale ristoro del danno e la
irrilevanza dello stesso anche solo ai fini di un’ulteriore attenuazione della pena
apparendo quest’ultima congrua e equilibrata e neanche particolarmente severa .
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Roma, 17/4/2018

in C 3.000,00 ciascuno.

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