Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20335 del 13/05/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20335 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTANGELO GERARDO N. IL 30/05/1960 parte offesa nel
procedimento
c/
GUBELLINI GLORIA N. IL 09/02/1964
avverso l’ordinanza n. 9256/2014 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
25/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/spt.ite le conclusioni del PG Dott.
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At a twm.).14.4m2m55,
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Uditi dife or Avv.;
Data Udienza: 13/05/2015
2415/15 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo del difensore, GERARDO SANTANGELO nella qualità di persona
offesa nel procedimento per reati ex art. 337, 341-bis e 582 c.p., ricorre avverso il
decreto di archiviazione emesso dal GIP di Bologna il 25.8.14 lamentando l’omessa
considerazione del proprio atto di opposizione, depositato il 13.6.14, comunque
neppure oggetto di specifica dichiarazione di inammissibilità nel provvedimento
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’annullamento senza rinvio e la trasmissione atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Dal fascicolo del GIP, che è
stato inviato a questa Corte, non risulta acquisito l’atto di opposizione.
Tuttavia il ricorrente ha allegato al proprio ricorso, in adempimento dell’onere
di autosufficienza del ricorso, copia di tale atto di opposizione con attestazione del
deposito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data
13.6.14.
Lo stato del fascicolo del GIP non permette di comprendere se in tale data la
richiesta fosse già stata trasmessa al GIP e, quindi, il relativo procedimento fosse
pendente presso quel diverso Ufficio. La circostanza rende non rilevante l’altrimenti
necessario esame della questione della ritualità di un eventuale deposito dell’atto di
opposizione presso la segreteria del pubblico ministero quando il fascicolo della
procedura sia già nella disponibilità della cancelleria del GIP,
Allo stato pertanto, mancando nel decreto di archiviazione alcun riferimento al
contenuto dell’atto di opposizione ed alla sua eventuale inammissibilità, il
medesimo decreto deve considerarsi emesso in violazione del diritto al
contraddittorio quale disciplinato dagli artt. 409 e 410 c.p.p.
Da qui l’inevitabile annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al
medesimo Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13.5.2015
impugnato, con conseguente violazione del contraddittorio.