Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20334 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20334 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRINCA SALVATORE nato il 03/03/1961 a PALERMO

avverso la sentenza del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

In fatto e in diritto

Trinca Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 26/4/2017 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Palermo del 18/7/2016, aveva ridotto la pena inflitta escludendo la recidiva ,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.;

Il ricorso è inammissibile.
Non si ravvisano arbitrii o palesi illogicità nella sentenza avendo il giudice
negato le circostanze attenuanti generiche per l’assenza di elementi favorevoli e
per la personalità del ricorrente gravato da precedenti gravi precedenti penali . E
sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte,
deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.

P.Q.M.

deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62 bis c.p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
Il Consigliere estensore
Lucia Aielli

Il residente
D enico Gallo

241

,4 1()0),Y\

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA