Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20333 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20333 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARZIA ELVIRA nato il 27/12/1973 a PALERMO
avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
Garzia Elvira ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo
del 28/4/2017 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Palermo che aveva condannato Garzia Paola e Grazia Elvira in ordine ai delitti
percosse e danneggiamento aggravato in concorso, Garzia Paola era stata
dichiarazione di penale responsabilità per Grazia Elvira , venivano concessi a
quest’ultima il beneficio della sospensione della pena e della non menzione della
condanna, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione avuto riguardo alla valutazione delle prove ed in particolare delle
dichiarazioni della p.o.
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle
prove diversa ( dich. p.o.), e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella
accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputata in ordine al fatto a lei ascritto ; in tal senso la
Corte territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata
sottoposta la deposizione della persona offesa , avuto riguardo alla precisione e
linearità del suo racconto, privo di giudizi o di enfasi evidenziando che la p.o.
aveva riferito di precedenti dissidi con le imputate con ciò dimostrandosi sincera
tanto più che il suo racconto era stato confermato dal teste Giunta Salvatore e
da altri testi escussi .
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00.
P.Q.M.
assolta dal delitto di percosse per non aver commesso il fatto e confermata la
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
Lucia Aielli
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Il Presidente
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menico Gallo
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Il Consigliere estensore