Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20333 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20333 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NHARI BADREDDINE N. IL 03/05/1983
avverso l’ordinanza n. 8/2013 TRIB.SEZ.DIST. di AVOLA, del
20/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/ste le conclusioni del PG Dott. ?.
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Uditi ensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2015

47599/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell’esecuzione, in data 20.6.14 ha
respinto l’istanza depositata ex artt. 175.4, 665-670.3 c.p.p. dall’avv. Giovanni
Giuca quale difensore di fiducia di Nhari Badreddine, volta anche alla restituzione
nel termine per impugnare la sentenza deliberata 1’11.5.2012, nei confronti del

accompagnamenti alla frontiera).

2. Ricorre per cassazione l’avv. Giuca, nell’interesse di Nhari. Premette in
fatto che è vero che dal verbale d’udienza risulta che il proprio sostituto – l’avv. A.
Campisi – risulta essere stato presente per tutto il processo e che tale indicazione è
riportata nella sentenza; ma dal verbale stenotipico risulta, in maniera inspiegabile,
che l’escussione dell’ultimo teste e le conclusioni sarebbero state svolte dal
difensore d’ufficio avv. Bruno. Rimane il fatto, precisa il ricorrente, che “a partire da
quella data, purtroppo, egli non ha avuto più contezza del processo”.
Enuncia quindi unico motivo di violazione di legge: dal verbale stenotipico, che
dovrebbe prevalere su quello cartaceo, risulterebbe che l’avv. Campisi è rimasto
assente nel momento dell’escussione dell’ultimo teste e della discussione, e ciò
troverebbe conferma indiretta nel fatto che al teste chiave non sarebbero state
formulate domande e che la discussione sarebbe durata poco. L”assenza’
dell’imputato aveva altresì comportato la mancanza di autonome notifiche a lui
destinate.

3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’inammissibilità del ricorso, qualificato come “al limite della temerarietà”.

3.1 Il difensore ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile.
Il verbale manoscritto di udienza di atto della presenza dell’avv. A. Campisi,
in adempimento della delega già in atti. La stessa indicazione è riportata
nell’intestazione della sentenza. Il medesimo verbale non dh conto di alcun
allontanamento dell’avv. Campisi né di alcuna sua sostituzione con difensore

Nhari (per reati di resistenza, lesioni e reingresso nel territorio dello Stato dopo due

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2

d’ufficio. Il verbale stenotipico (p. 3) dà conto che all’apertura del processo il
Giudice dà atto della presenza dell’avv. Campisi e dell’unico teste da esaminare.
L’indicazione “avv. Bruno” appare nel verbale stenotipico nel riassunto iniziale (p.2)
e quindi a p. 6 quando è riportato il testo della domanda che il difensore rivolge al
teste. Neppure il verbale stenotipico dà alcuna indicazione di sostituzione dell’avv.
Campisi o di nomina, iniziale o successiva nel corso della breve istruttoria, di un
difensore d’ufficio. Né l’indicazione dell’avv. Bruno quale difensore d’ufficio (dedotta

In tale contesto, l’affermazione del Giudice del provvedimento impugnato che
ha attribuito a mero errore materiale dello stenotipista l’indicazione “Bruno” nelle
due circostanze prima indicate appare sorretta da motivazione certo non
palesemente incongrua al contenuto degli atti e neppure contradditoria o
manifestamente illogica. Del resto, l’avv. Giuca non ha dedotto che l’avv. Campisi
(“con puntualità e zelo sempre presente in udienza” e “suo collaboratore prezioso
da sette anni”) sia improvvisamente scomparso dall’11.5.12.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000, equa al caso tenuto conto che destinatario dell’obbligo
di pagamento è il solo assistito, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13.5.2015

in ricorso) emerge da alcuna parte del verbale stenotipico.

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