Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20332 del 07/05/2015


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20332 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

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sul ricorso proposto da:
LAPORTA CARMELO N. IL 30/01/1969
avverso la sentenza n. 17834/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il condannato Laporta Carmelo ricorre avverso la sentenza n. 32429/14
emessa da questa Corte (Sez. 2) in data 9.7.2014 in sede di ricorso
straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa

deduce l’errore di fatto commesso dalla sentenza impugnata in relazione
alla esclusione della estinzione per prescrizione relativamente ai capi 8)
e 9) sulla base della erronea affermazione secondo la quale sarebbe
stata riconosciuta dalla Corte di appello, per entrambi i predetti delitti
ascritti al ricorrente, l’aggravante di cui all’art. 7 di 152/91. Secondo il
ricorrente – come si desumerebbe dalla prima sentenza di merito – tale
aggravante non risulterebbe mai contestata e, pertanto, per tali capi,
trattandosi di fatti commessi il 3 e 4 ottobre 2004, sarebbe fondata la
deduzione difensiva in ordine alla loro estinzione per prescrizione alla
data del 4.2.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. La sentenza di legittimità impugnata – su ricorso del condannato ex art.
625 bis cod. proc. pen. che aveva dedotto l’errore di fatto in ordine alla
omessa declaratoria di prescrizione in relazione ai reati sub 8) e 9) per i
quali era intervenuta condanna – ha ritenuto la manifesta infondatezza
del dedotto errore rilevando che la Corte di appello aveva riconosciuto la
sussistenza, per entrambi detti reati, dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l.
152/91, donde l’applicabilità dello speciale regime della prescrizione e
l’esclusione di essa nel caso di specie.
2. Osserva il Collegio che l’assunto, oggi contestato dal ricorrente, è
pienamente conforme al quanto emerge dalla sentenza di legittimità n.
45203/13 (pgg. 1 e 2) dalla quale si evince che « Il Tribunale di
Monza, con sentenza del 23/02/2011, accogliendo solo in parte le
richieste dell’accusa, ha affermato la responsabilità di… Carmelo Laporta
in ordine alle minacce ed ai danneggiamenti aggravati di cui al capo 8),
nonché per detenzione e porto di arma comune da sparo di cui al capo
9)…. È stata pronunciata contestualmente l’assoluzione per insussistenza

da questa Corte (Sez. 6) n. 45203/13 del 22.10.2013. Il ricorrente

del fatto dall’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. contestata ai
predetti nonché nei confronti di Luana Paparo ed altri estranei al
presente giudizio, associazione strutturata come una ‘ndrina, facente
capo ai Paparo, ed operante in Lombardia, che procurava agli associati
lavori di movimento terra avvalendosi della forza di intimidazione del
vincolo associativo, realizzata attraverso la fama di violenta potenzialità
soprafattrice di cosche collegate, quali quelle dei Nicoscia, degli Arena,

appalti nel settore della logistica. Per tutte le accuse veniva esclusa la
contestata aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, nel
presupposto della sua incompatibilità con l’assoluzione dal reato
associativo, essendo stata contestata nelle forme del favoreggiamento
della compagine illecita, di cui la medesima pronuncia aveva escluso
l’esistenza. La Corte d’appello di Milano, riformando parzialmente la
pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell’appello del P.m., ha
riconosciuto la responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione al reato
associativo, oltre che la sussistenza dell’aggravante speciale di cui
all’art. 7 cit. per tutti i reati per i quali la responsabilità era stata
affermata in primo grado ; ha confermato nel resto la pronuncia di primo
grado.>>.
2. Cosicchè l’assunto secondo il quale i reati sub 8) e 9) per i quali è
intervenuta condanna risultano aggravati ai sensi dell’art. 7 di.
152/1991 – oggi contestato dal ricorrente con il generico riferimento a
momenti processuali del primo grado e riproponendo ipotesi già
sottoposte con la precedente impugnazione straordinaria – è
manifestamente privo di fondamento.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7.5.2015

dei Barbaro, dei Grillo Perre, estendendosi anche all’acquisizione di

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