Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20331 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20331 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
BRAIDIC SERGIO nato il 10/03/1983 a UDINE
BRAIDIC LORIS nato il 16/04/1979 a UDINE

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 17/04/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Braidic Sergio e Braidic Loris ricorrono avverso la sentenza della Corte di
Trieste del 9/2/2017 con la quale , a seguito dell’annullamento della Corte di
Cassazione, era stata rideterminata la pena a loro inflitta in ordine ai reati di
tentata estorsione e lesioni aggravate, in anni due, mesi undici di reclusione ed
euro 900,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e) cod. proc. pen.; deducono la carenza ed illogicità della motivazione

attenuanti generiche.
I ricorsi proposti risultano inammissibili, perché fondati su motivi
manifestamente infondati; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., avuto riguardo alla
gravità delle condotte, all’assenza di segni di resipiscenza ed alla non
occasionalità del reato, tenuto conto dei precedenti specifici a loro carico.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

avuto riguardo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.

Roma, 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
D

enico Gallo
e C.—

Lucia Aielli

Il Presidente

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