Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20330 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20330 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
HERNANDEZ GARCIA ENCARNACION DEL ESPINO n. in Spagna il 25/3/1989
avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. resa dal Tribunale di Bolzano in data 28/3/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano, su concorde richiesta delle parti, applicava
all’imputata la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto
di rapina in danno di Moser Renato.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata a mezzo del difensore, deducendo la
violazione dell’art. 444 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione
giuridica della condotta.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale
qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al
contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’annmissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti
in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600
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Data Udienza: 17/04/2018
del 10/09/2015 , Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153). Nella
specie,peraltro, le deduzioni difensive del tutto generiche non consentono di apprezzare profili
distonici rispetto all’addebito.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
d’esonero.