Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20329 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20329 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
ABRAMI CLAUDIO n. a Brescia il 29/5/1956 , p.o. nel proc. iscritto al n. 27976/13 Gip del
Tribunale di Brescia nei confronti di Tripoli Mario,avverso l’ordinanza di archiviazione in data
11/5/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis;

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Brescia disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto a carico di Tripoli Mario per il reato di appropriazione indebita su querela
dell’Abrami , rilevando la palese tardività della querela e, comunque, l’assenza nei fatti esposti
di artifizi e raggiri atti ad integrare la fattispecie
2.Ha proposto ricorso per Cassazione Abrami Claudio a mezzo del difensore, deducendo la
violazione degli artt. 646 e 124 cod.pen. nonché il vizio della motivazione in ordine
all’apprezzamento dei fatti oggetto di querela.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Alla stregua del
prevalente, e dal Collegio condiviso, insegnamento di legittimità l’ordinanza di archiviazione è
impugnabile ( nella previsione ante riforma, nella specie applicabile) soltanto nei rigorosi limiti
fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art. 127, comma quinto,
dello stesso codice, che sanziona con la nullità l’inosservanza delle sole norme concernenti la
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Data Udienza: 17/04/2018

citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio (Sez. 3, n. 50350 del 19/10/2016 ,
P.O. in proc. P, Rv. 268388; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016 , P.O. in proc. Ricci e altri, Rv.
268343; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014 , P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261681).

A tanto consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in sede di
legittimità solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio
formale mentre non è consentita la deduzione di motivi concernenti il merito della notitia
criminis, vizi di motivazione ovvero pretese violazioni di regole processuali nella fase delle

data 7/4/2017, il ricorrente censura il merito del provvedimento, revocando in dubbio la
correttezza delle valutazioni operate in ordine all’infondatezza della notizia di reato, versante
che esula dal perimetro del sindacato di legittimità, essendo il giudice del tutto libero di
motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare
dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 7, n. 28532
del 18/05/2017 , P.O. in proc. Recano e altro, Rv. 270469; Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017,
P.O. in proc. Magliola, Rv. 270488).

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

indagini preliminari. Nella specie, dato atto che l’udienza camerale si è ritualmente tenuta in

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