Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20328 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20328 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CAVAZZA GIORDAN n. a Manerbio il 28/8/1996
avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. resa dal Tribunale di Brescia in data 30/6/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, applicava
all’imputato la pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto di rapina
aggravata in danno di Terraroli Alessio.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazione di
legge in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Legittimità ha reiteratamente precisato che nel
giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione con
la quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 , Barzi,
Rv. 261802; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Rv. 216583 )
1

Data Udienza: 17/04/2018

Invero, in ragione della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza, occorre una specifica motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento
a mente dell’art. 129 cod.proc.pen. «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge»(SS.UU.
5777/1992) sicchè nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza

6, n. 15927 del 01/04/2015 , Benedetti, Rv. 263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 , Alba,
Rv. 252085).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez.

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