Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20328 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20328 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLOCCO DOMENICO N. IL 10/06/1987
avverso l’ordinanza n. 1003/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 18/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. leod —/?7-0 /9.47 i
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p 1/94

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Data Udienza: 08/04/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 18 settembre 2014 il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria ha confermato l’ordinanza in data 5 agosto 2014 del G.i.p. presso il medesimo
Tribunale, che aveva applicato a Bellocco Domenico (cl. 87) la misura della custodia
cautelare in carcere in ordine al delitto – a lui contestato nel capo sub A) dell’imputazione
provvisoria – di partecipazione ad un’associazione mafiosa denominata — ndrangheta”, e in
particolare alla sua articolazione operante, attraverso le cosche Bellocco e Pesce, nel
territorio di Rosarno e Comuni limitrofi in epoca successiva alla data dell’8 marzo 2012

nell’ambito del procedimento cd. “Crimine, sentenza di assoluzione dal medesimo reato,
poi confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza, non ancora
definitiva, in data 27 febbraio 2014).

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al metodo
di valutazione del requisito della gravità indiziaria per il reato di cui al capo sub A), che
non può essere logicamente ricavato dal tenore dei dialoghi intercettati, spesso
incomprensibili, o comunque aperti all’attribuzione di diversi significati.
Si deduce, al riguardo, che l’indagato non ha esplicato alcuna attività idonea a
procurare vantaggio all’associazione, con la consapevolezza di contribuire all’attuazione
del suo programma o, comunque, al perseguimento dei relativi scopi, emergendo,
piuttosto, solo alcuni contatti fra soggetti legati da vincoli di parentela. Dalle
conversazioni oggetto di intercettazione risulta, infatti, che l’indagato si è recato a visitare
lo zio, Umberto Bellocco, persona anziana da poco rimessa in libertà dopo un lungo
periodo di detenzione, per verificare se “avesse bisogno di qualcosa”. Le frasi
nell’occasione pronunciate dall’indagato rivestono un carattere neutro sul piano indiziario
e vanno messe in relazione al timore che l’anziano congiunto, appena ottenuta la libertà,
venisse nuovamente arrestato.
Anche in ordine alla pretesa partecipazione ad un’attività di bonifica presso
l’abitazione dello zio, infine, si evidenzia come la difesa abbia prodotto in sede di riesame
una consulenza fonica per dimostrare che il ricorrente non poteva essere individuato fra
gli interlocutori della conversazione svoltasi il 21 aprile 2014: elemento, questo, che il
Tribunale ha in effetti preso in considerazione, erroneamente valutandolo, tuttavia, ai fini
della complessiva gravità della base indiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure dalla difesa prospettate sono fondate e vanno conseguentemente
accolte, dovendosi rilevare come le sequenze motivazionali che compongono l’impugnato
provvedimento cautelare mostrino un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un
insufficiente approfondimento in merito alla valutazione dell’effettiva consistenza del
panorama indiziario, laddove trascurano di considerare, sulla base di un congruo supporto

1

(allorquando fu pronunciata nei suoi confronti, all’esito del giudizio di primo grado

critico-argomentativo, i puntuali rilievi difensivi espressi in merito alla idoneità del
contributo causale dal ricorrente offerto, con riferimento alla esigenza di una compiuta
ricostruzione della concreta rilevanza delle vicende storico-fattuali sottese all’imputazione
provvisoriamente ascrittagli nel capo sub A).
Al riguardo, per vero, questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 5, n. 45520 del
15/07/2014, dep. 04/11/2014, Rv. 260765) ha in più occasioni avuto modo di affermare
che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure
con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva una puntuale risposta,
incorrendo in caso contrario nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge

2.

Nel caso in esame, i denunciati aspetti di illogicità nel tessuto logico-

argornentativo risultano evidenti dalla mera lettura del provvedimento impugnato e dal
suo raffronto con le deduzioni ed i rilievi svolti dalla difesa in sede di gravame (v., supra,
il par. 2), la cui incidenza appare tale da disarticolare potenzialmente l’assetto
motivazionale della decisione in relazione alla stessa solidità della base indiziaria ivi
delineata: sulla necessità di una esatta individuazione delle note modali della ipotizzata
condotta delittuosa e dei correlativi dati sintomatici dell’appartenenza dell’indagato al
contestato sodalizio, unitamente al rilievo dell’elemento a discarico portato all’attenzione
del Tribunale del riesame attraverso la produzione della su menzionata consulenza tecnica
di parte, nessuna convincente risposta è stata offerta nel percorso motivazionale
dell’impugnata ordinanza, avuto riguardo alla preminente esigenza di individuare la
presenza di condotte le cui specifiche connotazioni appaiano con ogni probabilità
indicative della effettività di un contributo causalmente rilevante offerto alle attività ed
agli scopi del sodalizio in questione.
Solo apoditticamente formulatk risulta, allo stato, l’affermazione secondo cui il
ricorrente si è “prodigato per svolgere la funzione di vedetta e controllo dell’abitazione
dello zio Umberto Bellocco cl. 37 e che gli altri sodali lo vedano come punto di riferimento
per interloquire e comunicare con l’anziano boss”.
E’ noto che, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo
mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole
di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso,
possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di
indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di
“osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo
d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi

facta

concludentía, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione
della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico
lasso temporale considerato dall’imputazione (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep.
20/09/2005, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv.
238839).
Entro tale prospettiva, si è rilevato in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 9185 del
25/01/2012, dep. 08/03/2012, Rv. 252281) che la mera frequentazione di soggetti

2

per carenza di motivazione.

affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la
presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti
territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell’appartenenza
all’associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art.
192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da una abituale o
significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.
Occorre altresì rilevare che la messa a disposizione dell’organizzazione criminale,
rilevante ai fini della prova dell’adesione, non può risolversi nella mera disponibilità
eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand’anche di livello

al sodalizio, ed essere di natura ed ampiezza tali da dimostrare l’adesione permanente e
volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011,
dep. 06/07/2011, Rv. 250670).

3. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza,
per un nuovo esame sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi
apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi
al quadro dei principii di diritto in questa Sede elaborati.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma

I-

ter, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo
esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 8 aprile 2015

Il Consigliere estensore

apicale, al servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta

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