Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20326 del 26/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20326 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PIETRO N. IL 13/04/1950
avverso l’ordinanza n. 745/2014 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
01/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V
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Data Udienza: 26/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’i dicembre 2014, il Tribunale del riesame di Salerno
ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 18 ottobre 2014, con la quale il Gip
presso lo stesso Tribunale ha applicato nei confronti di Esposito Pietro la misura
interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio, in relazione al
reato di cui all’art. 314 cod. pen., per essersi appropriato, quale operatore
addetto al rifornimento di carburante dei mezzi dell’azienda Sita Sud, di

l’indagato sia reo confesso; come ricorrano i presupposti della fattispecie oggetto
di contestazione provvisoria, dovendo essere riconosciuta al medesimo la
qualifica di incaricato di un pubblico servizio; come sussistano i presupposti per
applicare la misura interdittiva dovendosi evitare, mediante l’allontanamento dal
luogo di lavoro, che l’indagato possa reiterare il reato.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Giuseppe Della
Monica, difensore di fiducia di Esposito Pietro, e ne ha chiesto l’annullamento per
i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 358 e
314 cod. pen. e 273 e 287 cod. proc. pen., per avere il Tribunale riconosciuto in
capo all’assistito la qualità di incaricato di un pubblico servizio. Evidenzia il
ricorrente che, come si evince dalla certificazione a firma del direttore dell’area
amministrativa della Sita sud, Esposito è inquadrato come “operatore di
manutenzione” e svolge, in effetti, mansioni di manovale di officina addetto alla
distribuzione del carburante dei mezzi aziendali e, dunque, compiti di natura
meramente esecutiva, limitandosi ad erogare il carburante e ad annotare sul
modulo aziendale la quantità erogata ed i dati identificativi del mezzo rifornito.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre
l’Avv. Angelo Staniscia in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Della Monica, difensore
di fiducia di Esposito Pietro, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avere il Tribunale del
riesame salernitano ravvisato la sussistenza dei presupposti della imputazione
provvisoria di peculato. A fronte della piena confessione resa da Esposito in
merito alle abusive erogazioni di carburante, il ricorso si impernia sulla
confutazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’imputato,

2

carburante che poi cedeva ad un sodale. Il Tribunale ha evidenziato come

argomentata alla luce della natura meramente esecutiva delle funzioni
formalmente assegnate e concretamente svolte.
3. Ritiene di contro il Collegio che del tutto correttamente i giudici della
cautela abbiano riconosciuto al ricorrente, quale addetto alla distribuzione del
carburante, la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che pertanto nessuna
violazione di legge sia ravvisabile nell’avere inquadrato giuridicamente la
condotta appropriativa contestata al medesimo nella fattispecie sanzionata
dall’art. 314 cod. pen.

Pietro, per un verso, si appropriava di un bene – id est il carburante – di cui
aveva il possesso in ragione delle mansioni ricoperte nell’azienda Site Sud,
concessionaria del servizio di pubblico trasporto.
Per altro verso, l’imputato svolgeva una funzione strettamente accessoria al
servizio pubblico, dal momento che si occupava del rifornimento degli automezzi
abilitati al trasporto pubblico e, per tale via, contribuiva e dunque partecipava
all’effettivo svolgimento del servizio pubblico.
Né potrebbe fondatamente sostenersi che Esposito si limitasse alla
prestazione di semplici mansioni d’ordine o di un’opera meramente materiale,
escluse dall’area pubblicistica ai sensi dell’art. 358, comma secondo, cod. pen.
L’imputato non si limitava a distribuire il gasolio, ma era deputato alla
trascrizione sul registro del carburante delle quantità erogate ed usate per il
trasporto: la registrazione dei litri di carburante sui registri contabili dell’azienda
di trasporto pubblico è infatti un’attività volta ad attestare dati di fondamentale
rilievo per la gestione economica e contabile dell’azienda concessionaria del
pubblico servizio, soggetta a regole ed a controlli, anche pubblici.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, ritiene pertanto il Collegio che
del tutto congruamente i giudici della cautela abbiano ravvisato in capo ad
Esposito la qualità soggettiva necessaria per commettere il delitto di peculato, in
quanto addetto – formalmente ed in concreto – ad una funzione che gli attribuiva
un potere decisionale autonomo, sia pur ridotto, strettamente connesso allo
svolgimento del servizio pubblico di trasporto e, dunque, compresa nella cornice
tracciata dall’art. 358 cod. pen.
4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

3

Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza in verifica, Esposito

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2015

Il Presid nte

Il consigliere estensore

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