Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20325 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20325 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
LEONTE FLAVIUS REMUS n. in Romania il 10/6/1984
avverso la sentenza resa in data 24/09/2015 dalla Corte d’Appello di Trieste
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole della ricettazione di tre computer
portatili,tre caricabatteria,due testine elettroniche e un sistema informatico di diagnosi per la
riparazione di autovetture,condannandolo, previo riconoscimento dell’ipotesi attenuata e
applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
200,00 di multa, con contestuale revoca dei benefici di legge riconosciuti dal primo giudice.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore,deducendo la mancanza
e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di
ricettazione e alla mancata derubricazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712
cod.pen. nonché con riguardo alla denegata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

1

Data Udienza: 17/04/2018

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. La Corte
territoriale ha correttamente scrutinato il gravame difensivo,evidenziando come la
consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dei beni rinvenuti in possesso dell’imputato si
tragga innanzitutto dalla inattendibilità della versione difensiva circa l’acquisto della merce in
unica soluzione presso un mercato di Roma. La genericità dell’alligazione e il rilievo in ordine
alle modalità di confezionamento dei singoli beni contrastano, nell’apprezzamento della Corte,
l’assunto del prevenuto circa un acquisto in buona fede.

alla luce delle argomentazioni spese dai giudici d’appello in ordine alla ravvisabilità nella specie
dell’elemento doloso, quantomeno nella forma del dolo eventuale, ammissibile in relazione al
delitto ex art. 648 cod.pen. contrariamente all’assunto defensionale (Sez. U, n. 12433 del
26/11/2009 , Nocera, Rv. 246324).

Analogamente inammissibile è la doglianza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine alla congruità della pena irrogata
dal primo giudice e ai profili di ” gravità soggettiva” della condotta, dovendosi al riguardo tener
conto che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice che può ben essere motivato implicitamente attraverso l’esame dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. cui viene riconosciuta valenza assorbente (Sez. 6, n. 36382
del 04/07/2003 , Dell’Anna e altri, Rv. 227142; n. 41365 del 28/10/2010,Straface, Rv.
248737; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013,Viale e altro, Rv. 256201).

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Né ha pregio la richiesta di derubricazione nell’ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod.pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA