Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20324 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20324 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
1) GUEYE OMAR n. in Senegal il 20/1/1963
2) THIOUNE MOMAR DIARRA n. in Senegal l’1/9/1979
avverso la sentenza resa in data 30/3/2017 dalla Corte d’Appello di Catanzaro
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catanzaro dichiara l’estinzione per maturata
prescrizione del reato ex art. 474 cod.pen. ascritto agli imputati al capo A) della rubrica;
confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione sub B) e, riconosciuta
l’ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, cod.pen. determinava la pena in mesi 4 di reclusione
ed euro 200,00 di multa.
2.Hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo del difensore, deducendo con comuni motivi
l’erronea valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità per
entrambi gli addebiti ascritti; il difetto di prova in punto di dolo e correlato vizio della
motivazione.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che
costituiscono reiterazione di quelle introdotte in sede d’appello e motivatamente disattese sulla

Data Udienza: 17/04/2018

scorta di un percorso argomentativo privo di aporie e criticità logiche, rispetto al quale il
ricorrente elude il confronto critico. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato come il numero e
la qualità dei beni detenuti dai ricorrenti ( 830 capi d’abbigliamento ed accessori con marchi
contraffatti), l’assenza di documenti giustificativi, le modalità di custodia costituiscano
elementi idonei a comprovare la destinazione alla vendita del compendio sequestrato e la piena
consapevolezza dei prevenuti dell’illecita provenienza della merce. Le valutazioni della Corte
territoriale s’appalesano rispettose degli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità
alla cui stregua, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione

provenienza ( ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; n. 53017
del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili6 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita

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