Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20324 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20324 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

OR bl M/M/29
-SE-1~A-

sul ricorso proposto da:
STARA SALVATORE N. IL 14/05/1941
avverso l’ordinanza n. 24336/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 03/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/02/2015

FATTO E DIRITTO

1. Stara Salvatore ricorre avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2013 con la
quale questa Suprema Corte, Sezione Seconda Penale, ha dichiarato
manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalità relativa
all’art. 41 cod. proc. pen. nonché inammissibile l’istanza di ricusazione del 10
giugno 2013 proposta dal ricorrente nei confronti di quattro magistrati della
Sesta Sezione penale di questa Corte. In particolare, il ricorrente eccepisce:

legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e
111 della Costituzione, 6, comma 3 lett. c), CEDU e 124, 125 e 546, lett. e),
cod. proc. pen. per mancata pronuncia sulle difese e per illogicità e
contraddittorietà della asserita motivazione;
1.2. in merito alrasserita inammissibilità dell’istanza di ricusazione”, la
violazione di legge penale processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli
artt. 36 e 37 cod. proc. pen., 111 della Costituzione e 124, 125 e 546, lett. e),
cod. proc. pen., per mancata pronuncia sulle difese e per illogicità e
contraddittorietà della asserita motivazione;
1.3. in merito alla “asserita infondatezza della questione di costituzionalità”,
la violazione di legge penale processuale ed il vizio di motivazione in relazione
agli artt. 40 e 41 cod. proc. pen., 24 e 111 della Costituzione e 124, 125 e 546,
lett. e), cod. proc. pen., per mancata pronuncia sulle difese e per illogicità e
contraddittorietà della asserita motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3.

Sotto un primo profilo, va posto in evidenza come avverso il

provvedimento emesso dalla Corte di cassazione sulla richiesta di ricusazione il
codice di rito non preveda nessu-R strumento di reazione. Come questa Corte ha
già avuto modo di chiarire, uno dei cardini del sistema processuale è invero
costituito dal principio di inoppugnabilità e di irrevocabilità dei provvedimenti
emessi dalla Corte di Cassazione, cui l’art. 111 della Costituzione affida il ruolo di
supremo giudice di legittimità (Cass. Sez. 1, Ord. n. 35240de1 01/10/2002,
Stara, Rv. 222363; Corte Cost., 4 febbraio 1982, n. 21; Corte Cost., 5 luglio
1995, n. 294; Cass. Sez. Un., 9/10/1996, Armati; Cass. Sez. Un., 18/5/1994,
Armati). L’assolutezza del principio dell’inoppugnabilità delle decisioni della Corte
di Cassazione, volto ad evitare l’indefinita perpetuazione dei processi e ad
assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, ha subito una deroga soltanto
con l’entrata in vigore dell’art. 6 comma sesto, della I. 26.3.2001, n. 128, che ha
introdotto nel codice di rito l’art. 625-bis, ammettendo il ricorso straordinario, a
favore del condannato, in relazione agli errori materiali o di fatto contenuti nei
2

1.1. in merito al “diniego di accesso alla difesa personale”, la violazione di

provvedimenti della Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, Ord. n. 35240de1
01/10/2002, Stara, Rv. 222363).
4. Tanto premesso, ritenuto sicuramente improponibile quale impugnazione
ordinaria a norma dell’art. 606 c.p.p., il presente ricorso deve essere ricondotto
alla figura del ricorso straordinario, unico rimedio eccezionalmente ammesso
dall’ordinamento processuale contro le sentenze emesse dalla Corte di
Cassazione, essendo possibile la diversa qualificazione giuridica del mezzo
attivato dalla parte a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Cass., Sez.

Qualificata l’impugnazione come ricorso straordinario, essa risulta
inammissibile sotto un duplice profilo.
5. In primo luogo, va evidenziato che, nel delimitare la sfera di operatività
dell’art. 625-bis c.p.p., le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato come la
struttura letterale e logica delle disposizioni in esame renda palese che – al pari
di quanto è stabilito dalla disciplina della revisione – il ricorso straordinario è
ammesso soltanto “a favore del condannato” contro le pronunce del Giudice di
legittimità che hanno avuto l’effetto di far passare in giudicato sentenze di
condanna e che, stante il divieto di estensione della normativa per via analogica,
il rimedio non è, invece, esperibile contro le decisioni emesse dalla Cassazione
all’interno di procedimenti incidentali (Cass., Sez. Un., 27/3/2002, n. 16103 del
27/03/2002, Basile Rv. 221281; Cass. Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, P.O. in
proc. Fredesvinda, Rv. 258453).
Ne consegue che il presente ricorso è certamente inammissibile perché
rivolto non contro una sentenza che gli abbia fatto irrevocabilmente acquisire lo
status di condannato, ma contro una decisione che, essendo intervenuta nel
procedimento incidentale di ricusazione, non inerisce all’accertamento di
responsabilità per il reato oggetto dell’imputazione, sicché il provvedimento deve
ritenersi non impugnabile con lo speciale rimedio del ricorso straordinario.
6. Sotto diverso profilo, va posto in evidenza come le censure del ricorrente
non siano comunque deducibili con il ricorso straordinario disciplinato dall’art.
625-bis cod. proc. pen. Ed invero, tale mezzo d’impugnazione può consentire la
correzione dei soli provvedimenti affetti da un errore percettivo, causato da una
svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una
qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite
(Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031; Sez. 6, n. 12124 del
30/01/2004, Loggia Rv. 228336; Cass. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011,
Corsini, Rv. 250527). Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che i vizi
denunciati dal ricorrente consistano, non in errori materiali frutto di un’erronea
percezione dei fatti o di una svista, bensì – in ipotesi – in errori di giudizio in
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Un., ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).

merito alle ritenute infondatezza della questione di incostituzionalità

ed

inammissibilità della istanza di ricusazione. Si è pertanto al di fuori dall’ambito
dei vizi denunciabili ed emendabili con il mezzo di impugnazione straordinario.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015

Il consigliere estensore

Il

P.Q.M.

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