Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20323 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20323 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
SONZOGNI LORIS n. a S. Giovanni Bianco il 15/7/1991
avverso la sentenza resa in data 4/04/2017 dalla Corte d’Appello di Brescia
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale
di Bergamo che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di rapina impropria e
resistenza a PP.UU. condannandolo, previa concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 nn. 4
e 6 cod.pen. , applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di un anno di reclusione
ed euro 240,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo l’erronea
applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina
impropria invece che di furto.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le doglianze proposte reiterano i
rilievi già svolti in sede d’appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale con un
congruo supporto argomentativo, esente da aporie e palesi illogicità. La sentenza impugnata
ha correttamente evidenziato che la manovra di accelerazione posta in essere dall’imputato per
1

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Data Udienza: 17/04/2018

sottrarsi all’inseguimento di Rota Giovanni, il quale si era posto dinanzi al veicolo, integra
un’evidente minaccia di investimento, che ha indotto la p.o. ad un repentino scarto per evitare
di essere travolto ( in termini Sez. 2, n. 40156 del 10/11/2006, Taroni, Rv. 235448) con
conseguente integrazione dell’illecito ascritto.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

d’esonero.

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