Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20322 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20322 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CAVALLINI MAURO n. a Sesto S. Giovanni il 30/12/1955
avverso la sentenza resa in data 21/04/2017 dalla Corte d’Appello di Brescia
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del
Gup del locale Tribunale, esclusa la recidiva, riduceva la pena inflitta all’imputato per i delitti
di rapina pluriaggravata e porto e detenzione illegale di arma la pena di anni quattro di
reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla esclusiva valorizzazione ai fini
del giudizio di penale responsabilità dell’individuazione fotografica operata dalle pp.00., di
valenza meramente indiziaria.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le doglianze proposte reiterano i
rilievi già svolti in sede d’appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale con un
supporto argomentativo esaustivo e privo di palesi illogicità. La sentenza impugnata ha
richiamato a sostegno della reiezione del gravame in punto di responsabilità le individuazioni
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3.10J’A
Data Udienza: 17/04/2018
,
fotografiche effettuate dalle pp.00. Smittarello e Bonometti nei confronti del prevenuto e
dell’arma usata negli episodi in loro danno, risultata corrispondente a quella utilizzata dal
ricorrente nel corso di una rapina commessa il 19/1/2015, in occasione della quale fu tratto in
arresto in situazione di quasi flagranza. A riscontro dell’affidabilità delle cennate individuazioni
la Corte ha, altresì, richiamato l’uso nella rapina del gennaio 2015 (per cui l’imputato è stato
irrevocabilmente condannato) della stessa autovettura Y10 la cui targa fu rilevata dalla teste
Manza come di pertinenza del veicolo sul quale si erano dati alla fuga i responsabili della rapina
sub C). A fronte della compiuta analisi del materiale probatorio effettuata dai giudici d’appello
rivalutazione del corredo indiziario, preclusa in sede di legittimità.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
a confutazione dei rilievi difensivi, le doglianze proposte tendono ad un’inammissibile