Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20321 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20321 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PELAGALLI GRAZIANO n. a Camugnano 1’1/7/1947
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Trieste in data 8/3/2017
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale
di Pordenone, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di truffa in danno di
Corona Carlo e Corona Cecilia, condannandolo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed
euro mille di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità del
prevenuto per il delitto ascrittogli; alla denegata concessione delle circostanze attenuanti
generiche; all’entità del danno liquidato a titolo di risarcimento.
3.1 motivi proposti sono meramente reiterativi delle doglianze già svolte in sede d’appello e
motivatamente disattese con un percorso argomentativo che non presta il fianco a censura per
completezza e congruenza logica. In particolare, la Corte territoriale ha adeguatamente
motivato sia la partecipazione soggettiva del Pelagalli all’illecito in ragione del ruolo
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Data Udienza: 17/04/2018

concretamente svolto nella vicenda contrattuale a giudizio, sia la denegata concessione delle
attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. e la mancata riduzione dell’entità del risarcimento liquidato
in favore delle parti civili costituite. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata da,
quindi, ampio conto delle ragioni poste a fondamento della reiezione del gravame difensivo
rispetto alle quali il ricorrente elude il confronto critico, sollecitando la rivisitazione delle
emergenze probatorie a fronte di un apparato giustificativo esaustivo e privo di criticità
logiche.

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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