Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20320 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20320 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
LOSIO SERGIO n. a Brescia il 29/10/1976
avverso la sentenza resa in data 20/9/2016 dalla Corte d’Appello di Brescia
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di rapina,lesioni aggravate ed
evasione ascrittigli e, concesse le attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti
ascritte, riconosciuta la continuazione tra tutti gli illeciti ad eccezione dei fatti di evasione sub
7), applicata la diminuente ex art. 442 cod.proc.pen., lo condannava alla pena di anni quattro
mesi quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa per il delitto continuato, a mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod.pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze
attenuanti generiche e di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione anche in
relazione al capo sub 7).

1

Data Udienza: 17/04/2018

3. Con atto ricevuto in data 21/11/2017 dall’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di
Cremona l’imputato dichiarava di rinunziare al ricorso.
Questa Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in
quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione
del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza
all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione (Sez. U, n. 12602 del
17/12/2015, Ricci, Rv. 266821).

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, congruamente ridotta in
ragione della tempestività dell’atto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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