Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20320 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20320 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOBINA EMANUELE N. IL 09/06/1975
avverso la sentenza n. 1080/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V1X^a e Ant R,09 O
che ha concluso per
ji ii10Q-91-50 •

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10.7.2014 la Corte di appello di Cagliari, a seguito di
gravame interposto dall’imputato LOBINA Emanuele avverso la sentenza
emessa il 20.6.2012 dal Tribunale di Lanusei, ha confermato detta
sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 336 cod. pen. e condannato a pena di giustizia,
oltre le statuizioni civili.

Antonio FARCI dicendogli « se mi fai la contravvenzione giuro che te la
faccio pagare, chiamo il mio avvocato e ti querelo>> al fine di
costringerlo ad omettere la sanzione amministrativa per violazione del
c.d.s..
3. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione
l’imputato deducendo:
Violazione dell’art. 336 cod. pen., difetto di motivazione e

3.1.

travisamento del fatto in quanto la espressione attribuita al ricorrente
non ha alcuna rilevanza penale non essendo né minacciosa né idonea a
coartare il pubblico ufficiale in questione. In particolare, non costituisce
minaccia interpellare il proprio avvocato per cercare di porre un freno ai
continui controlli dei carabinieri di Barisardo che lo stavano mettendo in
cattiva luce nei confronti della popolazione locale. Inoltre, nulla risultava
in atti sulla espressione pure attribuita al ricorrente secondo la quale
«avrebbe fatto passare i guai>> al carabiniere.
3.2.

Violazione degli artt. 43 e 336 cod. pen. , difetto di motivazione e

travisamento del fatto in relazione alla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato in quanto il ricorrente aveva solo intenzione di
difendersi dalle attività di controllo dell’Arma nei suoi confronti.
3.3. Violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e difetto di motivazione in
relazione al diniego delle attenuanti generiche che non ha tenuto conto
dei motivi del fatto legati a precedenti provvedimenti pregiudizievoli
adottati dai CC nei suoi confronti dimostratisi infondati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1

Q)»

2. Al LOBINA è ascritto di aver usato minaccia nei confronti del carabiniere

1. Il primo motivo è fondato.
2. La prospettazione di denunciare taluno all’autorità giudiziaria non
costituisce, di per sè, ne’ minaccia ne’ oltraggio; e tanto meno diventa di
contenuto oltraggioso quando ad essa si accompagna la specificazione
dell’oggetto della denuncia esternata senza arroganza, ma rimanendo
nei limiti della protesta espressa in termini civili, anche se risentiti (Sez.
6, n. 4826 del 16/03/1998, Episcopo A, Rv. 211058); ancora, ai fini

non costituisce minaccia idonea a coartare la volontà di quest’ultimo la
pronuncia della frase “se mi fate il verbale, poi vediamo”, profferita
all’indirizzo di agenti di polizia da conducente di motoveicolo rifiutatosi di
esibire i documenti che ne comprovassero la proprietà (Sez. 6, n. 18282
del 27/02/2007 Sorgente Rv. 236446); infine, non integra il delitto di
cui all’art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del
privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla
specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente
concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale
nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 6164 del
10/01/2011 Stefanello Rv. 249376).
3. Nella specie, la Corte di merito – nel rigettare le analoghe deduzioni in
appello – ha, in particolare, ritenuto che la minaccia di far passare guai
non meglio precisati al carabiniere che stava procedendo ad elevare la
contravvenzione, invocando apertamente l’intervento di un non meglio
specificato legale, costituisce condotta minacciosa idonea a coartare la
volontà e la libertà di azione del pubblico ufficiale.
4.

Ritiene questa Corte che l’assunto del giudice di merito – nell’attribuire
valenza minatoria alla generica prospettazione attribuita al ricorrente esuli dai criteri di legittimità appena ricordati. Invero, la contestuale
prospettazione di «farla pagare>>, chiamare l’avvocato e querelare il
carabiniere, se questi avesse elevato la contravvenzione per il mancato
uso delle cinture di sicurezza, manifesta – ancorchè espressa con toni
risentiti ed esagitati – piuttosto una condotta reattiva di mera
prospettazione di generiche conseguenze negative. Reazione – dal punto
di vista soggettivo – determinata dalla percezione del ricorrente di
sentirsi vessato dai Carabinieri che lo sottoponevano a continui e
ingiustificati controlli, tra i quali l’imputato ha annoverato anche una
specifica vicenda cautelare a suo carico ritenuta infondata dal Giudice,
ultimo quello appena verificatosi allorquando il ricorrente stava appena
2

della configurabilità del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale,

uscendo dal parcheggio di un supermercato. Percezione che risulta aver
alimentato la risentita reazione difensiva, tanto che – in effetti – nello
stesso immediato contesto si verificò un preannunziato colloquio
telefonico del ricorrente con un soggetto indicato come suo avvocato al
quale si lamentava la condotta persecutoria dei Carabinieri e si
manifestava l’intenzione di voler procedere alla denuncia.
5. Pertanto, in adesione all’orientamento di legittimità richiamato, non può

minacciosa e della sua idoneità coartatrice.
6. L’accoglimento del motivo esaminato assorbe ogni altra questione e la
sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 7.5.2015.

riconoscersi legittimità all’affermata sussistenza della condotta

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