Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2032 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2032 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TROCCHIA FRANCESCO N. IL 19/01/1938
avverso la sentenza n. 1597/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Fatto e diritto

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp,.e giustificato l’operatività della recidiva..
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2012

. Trocchia Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado
per il reato di cui all’art.385 cp., e lamenta la violazione di legge e il difetto di
motivazione in riferimento all’eccessivo rigore della pena inflitta e alla mancata
esclusione della recidiva

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