Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20316 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20316 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RIZZI ATTONE n. a Brescia il 23/8/1955
avverso la sentenza resa in data 9/7/2013 dalla Corte d’Appello di Brescia
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dell’appropriazione indebita di beni
detenuti in forza di contratto di leasing, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed
euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e l’omessa motivazione con riguardo al formulato giudizio di responsabilità
per il delitto ascritto, con particolare riguardo all’elemento psicologico.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta, la quale
reitera il gravame proposto in sede d’appello e disatteso dalla Corte territoriale con puntuale e
corretta motivazione in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito, d’ordine
materiale e psicologico, integrati dall’omessa restituzione di due trattori e quattro semirimorchi
a seguito della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento alla corresponsione dei
1

APY–

Data Udienza: 17/04/2018

canoni pattuiti e della conseguente diffida della società proprietaria. Trattasi di valutazione
conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di
appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di
leasing, il reato si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di
detenere il bene “uti dominus”, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli
viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto. (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016,
Nunzella, Rv. 267072; n. 13347 del 07/01/2011, P.g. in proc. Del Giudice, Rv. 250026).

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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