Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20316 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20316 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 07/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZOLI MORENA N. IL 16/12/1961
avverso la sentenza n. 1419/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V Ito thi nim ito51,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv

vs,

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Udit ildifensor Avv.
À, é, el-rt&i..(eAk Ad„,,, > risultante dalla trasmissione non proverebbe
univocamente la ricezione del documento ammettendosi la prova
contraria, nella specie fornita dalla difesa, ma della quale la Corte non
ha tenuto debito conto. Infine, il connotato di illiceità speciale della
condotta sarebbe incompatibile con una vicenda secondo la quale la
ricorrente nulla ha guadagnato o avrebbe guadagnato dalla mancata
restituzione dei fascicoli. Incoerente sarebbe, poi, la osservazione della
Corte di merito circa il mancato riferimento da parte della ricorrente alla
ricezione via fax di fogli in bianco, posto che essi non avevano ragione
di essere custoditi, non potendoli attribuire ad alcuno.

1

rideterminato la pena inflitta alla predetta riconosciuta responsabile del

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Già in tema di notifiche al difensore è stata ritenuta valida ed efficace la
notificazione dell’avviso della udienza camerale (ex art. 309, comma 8,
cod. proc. pen.) al difensore dell’imputato effettuata nelle forme previste
dall’art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del

risulti confermata dall’apparecchio trasmittente; in tal caso compete al
destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni
della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente
consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire l’efficienza
dell’apparecchio. (Sez. 6, n. 34860 del 19/09/2002 Rv.222578
Fisheku).
2. Appare, invero, conforme a massime di esperienza che la conferma
dell’«OK>> della ricezione del documento inviato consenta di ritenere
effettivamente trasmesso il relativo contenuto, stabilendo un onere di
controprova al soggetto che ne voglia inficiarne il valore.
3. Nella specie, alla doglianza oggi riproposta la Corte di merito ha opposto
– senza incorrere in vizi logici e giuridici – la attendibilità della nota di
trasmissione «OK>> dei tre fogli pertinenti alla disposizione in
questione rispetto alla deduzione difensiva che aveva fatto leva – e solo
in sede di appello – sulla mera ipotesi della errata trasmissione dei fogli,
in un contesto nell’ambito del quale non illogicamente è stata valorizzata
la precedente nota intimazione alla ricorrente di depositare la perizia o
rinunciare all’incarico con rinvio all’udienza del 9.6.2008 proprio all’esito
della quale – per l’assenza di qualsiasi riscontro da parte del perito – era
stata emanata la disposizione di cui si tratta.
4.

Pertanto, infondato è l’assunto secondo il quale la Corte di merito non
avrebbe preso in considerazione le deduzioni difensive al riguardo,
invece, motivatamente reiette.

5. Di qui anche la genericità della violazione dell’art. 43 cod. pen. e della
illogicità della motivazione in ordine al tardività della deduzione
difensiva.
6. Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

2

messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, 7.5.2015.

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