Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20314 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20314 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
OLDRATI SERGIO n. a Endine Gaiano il 20/1/1957
avverso la sentenza resa in data 18/03/2016 dalla Corte d’Appello di Brescia
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del
Gup del Tribunale di Cremona, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto di
resistenza a P.U. contestato al capo B) della rubrica e rideterminava la pena in ordine ai
residui addebiti di concorso in rapina aggravata, ricettazione di un autoveicolo, di una pistola
con matricola abrasa e relativo porto illegale in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00
di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo l’erronea
applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della prescrizione con
riferimento alle fattispecie di ricettazione, commesse nel 2003.
3. Il ricorso è tardivo in quanto proposto in data 4/5/2016 a fronte di sentenza il cui dispositivo
risulta letto alla presenza dell’imputato e del difensore all’udienza del 18 marzo precedente
con deposito della motivazione nel termine ordinario di giorni 15, venuti a scadenza il 2 Aprile
1

Data Udienza: 17/04/2018

2016. Pertanto il termine di gg 30 previsto dall’art. 585, comma 1 lett. b), cod.proc.pen.
imponeva il deposito dell’impugnazione entro il 2 maggio seguente. La doglianza formulata è,
comunque, manifestamente infondata, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva
aggravata, da applicarsi -contrariamente all’assunto difensivo- sia in relazione al termine
minimo di prescrizione che a quello massimo a seguito di interruzione ex art. 161, comma 2,
cod.pen. (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 , Freda e altro, Rv. 272021).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni

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