Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20312 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20312 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
DELLA VALLE ANTONIETTA n. a Salerno 1’8/7/1974
avverso la sentenza resa in data 23/12/2015 dalla Corte d’Appello di Brescia
-dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto l’imputata colpevole del delitto di estorsione in danno di
Postiglione Ruggiero, condannandola, previa concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4
cod.pen., alla pena di anni 2, mesi 2,gg 20 di reclusione ed euro 300,00 di multa, interamente
condonata.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata a mezzo del difensore,deducendo la violazione
dell’art. 192 cod.proc.pen. con riguardo all’affermazione di responsabilità, asseritamente
fondata sulle dichiarazioni rese dalla p.o. senza adeguato vaglio della sua credibilità nonchè
correlato vizio della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. La Corte
territoriale ha evaso il gravame difensivo che revocava in dubbio la ricostruzione dell’episodio
operata dalla p.o. con motivazione esaustiva, priva di incongruenze e palesi illogicità
1

Data Udienza: 17/04/2018

giustificative. Questa Corte ha precisato che la valutazione della credibilità della persona offesa
dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede
di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del
24/09/2013 , Terrusa, Rv. 257241), evenienza nella specie non ravvisabile sulla scorta
dell’analitico scrutinio delle obiezioni difensive svolto dalla sentenza impugnata e della loro
coerente confutazione.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle

d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni

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